Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri

Pubblicata la nuova Ordinanza relativa alle Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati. (OM 13 giugno 2016)

L’Ordinanza, pubblicata il 16 luglio sulla Gazzetta Ufficiale, riproduce nella sostanza quella precedente (10 febbraio 2012), con alcune integrazioni e precisazioni in merito ai ruoli che i diversi soggetti sono chiamati a svolgere, tra cui il proprietario dell’animale o colui che rinviene l’esca, il servizio veterinario delle ASL, il veterinario libero professionista,   l’ Istituto Zooprofilattico che effettua l’esame necroscopico sull’animale deceduto e/o l’esame ispettivo sull’esca sospetta e i relativi accertamenti tossicologici.

Tra le modifiche che maggiormente riguardano l’attività degli Istituti Zooprofilattici sono presenti  le seguenti:
– è possibile inviare le comunicazioni anche via PEC, oltre che per fax, ottimizzando il procedimento di segnalazione per l’attivazione delle procedure di allerta da parte delle autorità competenti e le attività degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali quali accertatori del presunto avvelenamento;

– nell’Ordinanza precedente veniva indicato che l’invio di carcasse, campioni biologici ed esche doveva avvenire per il tramite delle Aziende unità sanitarie locali; con la nuova è stato stabilito che il medico veterinario o il proprietario possono portare direttamente i campioni dopo autorizzazione della ASL competente per territorio;

– le figure responsabili per gli animali selvatici e per quelli domestici privi di proprietario si identificano nel Sindaco e nell’Ente gestore territorialmente competente;

– le ditte che eseguono operazioni di derattizzazione e disinfestazione devono esporre un avviso nella zona coinvolta che riporti non solo le sostanze utilizzate ma anche i relativi antidoti.

 

Inoltre, il responsabile della ditta al termine delle operazioni di bonifica informa l’azienda sanitaria locale e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale territorialmente competenti in caso di recupero di cadaveri di specie animali verso le quali non era rivolto il processo di bonifica.

L’ordinanza tiene anche conto del Regolamento CE n.528/2013, entrato in vigore a settembre 2013, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso di biocidi.

I provvedimenti di questa ordinanza intendono rafforzare quanto previsto dalle precedenti disposizioni che hanno reso possibile un maggior controllo del diffuso fenomeno degli avvelenamenti nei confronti degli animali domestici e selvatici, benché persistano ancora in ogni caso numerosi episodi di avvelenamento, accidentale e/o intenzionale, accertati dagli approfondimenti diagnostici degli Istituti Zooprofilattici. La presenza di veleni o sostanze è inoltre un rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini, come conseguenza della contaminazione ambientale.


Ministero della Salute

Gazzetta Ufficiale



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