Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri

Nuova normativa europea per la Sanità Animale: adottato il Regolamento (UE) 2016/429 sulle malattie animali trasmissibili (Animal Health Law)

Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea hanno adottato nel mese di marzo 2016 il Regolamento sulle malattie animali trasmissibili( “Animal Health Law”), pubblicato nella GU dell’Unione Europea  L 84/1     31 marzo 2016,  che entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

283 articoli in materia di sanità animale,  208 pagine e 5 allegati, sono   il risultato di un lungo processo, durato più di 10 anni, sintetizzato nel documento strategico Animal Health Strategy 2007-2013, “Prevention is better than cure”.

L’articolo 283 specifica che il regolamento si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, tranne per quanto riguarda gli articoli 270, paragrafo 1 e 274, che si applicano dalla data della sua entrata in vigore.

L’intento dichiarato dei legislatori è di portare il settore zootecnico dell’UE, attraverso un unico ed inedito atto legislativo relativo al controllo delle malattie infettive trasmissibili, verso un più alto livello di competitività, sicurezza ed armonizzazione, sia all’interno del mercato comunitario che negli scambi internazionali.

Ad oggi questo settore è stato regolamentato da una serie di atti emanati nel corso degli anni che hanno determinato   comportamenti non omogenei e regole non armonizzate.   Con questo nuovo atto viene unificata la normativa esistente e rinnovata secondo una serie di principi ispiratori che intendono basarsi su:

    • chiare responsabilità per le parti coinvolte (allevatori, veterinari, autorità competenti);
    • semplificate e razionali modalità di prevenzione, controllo e se possibile eradicazione della malattia, come priorità espresse per le autorità di controllo;
    • nuove tecnologie alla base delle misure di polizia sanitaria per il controllo dei patogeni e l’identificazione e registrazione degli animali, con il conseguente miglioramento della qualità delle attività di controllo su malattie animali sia classiche che emergenti;
    • maggiore flessibilità nell’adeguamento delle misure applicate alle condizioni locali, nonchè alle situazioni collegate ad aspetti variabili come clima e fattori sociali;
    • una migliore base giuridica per il monitoraggio dei patogeni animali resistenti agli agenti antimicrobici.

 

Molti dettagli tecnici dovranno infine essere definiti negli atti delegati e di esecuzione che saranno prodotti, sopratutto da parte della Commissione, entro il 2019, in ossequio a quanto stabilito dal Trattato di Lisbona, per rendere il Regolamento applicabile nei territori comunitari.



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