L’etichetta e le informazioni per il consumatore
In Italia, a partire dal 13 dicembre 2014 gli operatori del settore sono obbligati a rispettare le disposizioni generali del Regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che aggiorna e semplifica le norme precedenti sull’etichettatura degli alimenti. L’obiettivo del regolamento è quello di assicurare un’informazione chiara e corretta, in modo da non indurre il consumatore in errore sulle caratteristiche, le proprietà o gli effetti dei prodotti che acquistano.
L’ ETICHETTA
L’etichetta apposta su un prodotto rappresenta la sua carta d’identità fornendo le indicazioni utili per il consumatore, per scegliere consapevolmente un prodotto.
E’ uno strumento di comunicazione efficace dal mondo produttivo ai consumatori attraverso il quale l’operatore veicola informazioni fondamentali
Deve garantire:
⦁ la chiarezza delle informazioni
⦁ la leggibilità in termini di caratteri tipografici e di dimensioni
⦁ la facilità di lettura
⦁ l’indelebilità delle indicazioni apposte che dovranno accompagnare il prodotto per tutta la sua vita commerciale
– Quando gli alimenti sono preimballati, le informazioni obbligatorie devono comparire sul preimballaggio o su un’etichetta a esso apposta.
– Quando gli alimenti non sono preimballati, le informazioni sugli alimenti devono essere trasmesse all’operatore che riceve tali alimenti; quest’ultimo le fornirà al consumatore finale.
I PRODOTTI
L’ alimento preimballato
L’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o modificare l’imballaggio stesso
L’ alimento non preimballato
Prodotti non costituenti unità di vendita ma imballati nei luoghi di vendita o reimballati per la vendita diretta; sono quindi quegli alimenti che vengono chiusi in un involucro o in un incarto negli esercizi per la consegna diretta all’acquirente a prescindere dal sistema di chiusura più o meno sigillante. Comprende anche i prodotti preincartati
Alimenti sfusi
Prodotti alimentari non preconfezionati o venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, su cui non è possibile apporre etichette (esempio: prodotti della pasticceria).
- GLI ALIMENTI PREIMBALLATI: INFORMAZIONI OBBLIGATORIE
Denominazione dell’alimento
La denominazione dell’alimento (art. 17 Reg. UE 1169/11, articolo 17) è il nome merceologico con cui un prodotto è commercializzato: è l’indicazione obbligatoria più importante e deve sempre essere presente.
La denominazione dell’alimento è la sua denominazione legale.
In mancanza di questa, la denominazione dell’alimento è la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, è fornita una denominazione descrittiva.
⦁ Esempio denominazione legale: Salame, formaggio
⦁ Esempio denominazione usuale: Taralli, orecchiette
⦁ Esempio denominazione descrittiva: Crema da spalmare di…
È obbligatorio riportare lo stato fisico dell’alimento (es.congelato, scongelato, liofilizzato, affumicato)
Paese di origine
L’indicazione del luogo d’origine o di provenienza è obbligatorio nei seguenti casi:
⦁ qualora l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine e al luogo di provenienza reali dell’alimento ed in particolare se nel loro complesso le informazioni riportate in etichetta o che accompagnano l’alimento possano far pensare che questo abbia una differente origine. (Regolamento (UE) n. 775/2018)
⦁ per le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC) elencate all’allegato XI del Regolamento (UE) n. 1169/2011
Peso
Il peso netto, cioè senza il peso della confezione. Per gli alimenti solidi immersi in un liquido è d’obbligo riportare, oltre a quello netto, il “peso sgocciolato”, fatta eccezione per l’olio (vedi i sottoli ad esempio), che viene considerato come un ingrediente. Se il peso è seguito da una “e” significa che è stato predeterminato meccanicamente.
Ingredienti
Per ingrediente si definisce qualsiasi sostanza utilizzata nella preparazione di un prodotto alimentare ed ancora presente nel prodotto finito.
⦁ L’ingrediente caratterizzante è riportato nel nome del prodotto (es yogurt alla fragola, cracker ai semi di sesamo)
⦁ Devono essere elencati dal più abbondante al meno abbondante, in ordine decrescente di peso, ad eccezione di alcuni per i quali è sufficiente riportare la categoria di appartenenza (es. oli vegetali)
⦁ Vanno indicati gli additivi
⦁ Gli ingredienti o coadiuvanti in grado di provocare allergie devono figurare nell’elenco degli ingredienti con riferimento chiaro alla denominazione della sostanza definita come allergene
⦁ L’allergene deve essere evidenziato attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri, per dimensioni, stile o colore di sfondo
⦁ Se l’alimento non contiene allergeni, ma il produttore ritiene che vi possa essere la possibilità di contaminazioni accidentali sarà necessario riportare la seguente dicitura: può contenere tracce di…( nome del presunto allergene)
⦁ Nanomateriali
⦁ Anche per i prodotti alimentari non preimballati venduti nel commercio al dettaglio e nei punti di ristoro collettivo occorre riportare le indicazioni sugli allergeni
Per gli alimenti che comprendono un unico ingrediente la cui denominazione è identica a quella dell’ingrediente o nel caso se ne comprenda chiaramente la natura, non è obbligatoria l’elencazione degli ingredienti.
Durabilità commerciale
- TMC termine Minimo di Conservazione
- DS Data di Scadenza
Conservazione
Sulla confezione devono inoltre essere riportate le modalità di conservazione. Se infatti la conservazione degli alimenti non è quella indicata dal produttore, l’alimento potrebbe non arrivare integro alla data di scadenza con conseguenti rischi per chi lo dovesse assumere.
La corretta conservazione garantisce infatti la salubrità e la durabilità del prodotto
Preparazione
L’obbligo di riportare le modalità di preparazione dell’alimento scaturisce in quanto il consumatore – in difetto di istruzioni –possa esporre a rischio la sicurezza dell’alimento e di conseguenza la sua stessa salute.
Dichiarazione nutrizionale
Nella tabella nutrizionale si trovano informazioni sul contenuto calorico e nutritivo dell’alimento. Sono obbligatorie indicazioni per i seguenti parametri:
• valore energetico
• grassi
• acidi grassi saturi
• carboidrati
• zuccheri
• proteine
• sale
La dichiarazione nutrizionale può essere integrata con l’indicazione su acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli, amido, fibre.
- GLI ALIMENTI NON PREIMBALLATI E ALIMENTI SFUSI: INFORMAZIONI OBBLIGATORIE
E’ richiesto un cartello unico o un apposito registro o altro sistema equivalente, anche digitale, tenuto bene in vista in prossimità del prodotto. Gli allergeni devono essere riferiti ai singoli prodotti. Da riportare:
- Denominazione dell’alimento
- Lista ingredienti
- Ingredienti allergenici⦁
- Modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili
- Data di scadenza per paste fresche e paste fresche con ripieno,
- Titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con tenore di alcol superiore a 1,2% in volume
- Percentuale di glassatura (tara) dei prodotti congelati glassati
- Designazione ‘decongelato’, nei casi previsti.
PRODOTTI PARTICOLARI
- Prodotti biologici
- Prodotti dop, igp , stg
- OGM
DEFINIZIONI
- INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI
- ETICHETTATURA
- ETICHETTA
- INFORMAZIONI OBBLIGATORIE SUGLI ALIMENTI
- INGREDIENTE
- ALIMENTI DEPERIBILI e NON DEPERIBILI
- TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE DI UN ALIMENTO
- SOSTANZA NUTRITIVA
- NANOMATERIALI
- ADDITIVI
Riferimenti legislativi:
- Regolamento (UE)N.1169/2011 delParlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011
- Decreto legislativo 231/17 del 9 marzo 2018
- Regolamento UE 775/2018 del 1 aprile 2020
- Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231
- Regolamento(CE) 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.
Fonti e Link utili:
Ministero della Salute
Issalute
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
Articoli sul tema
https://www.izslt.it/tag/informazioni per il consumatore