Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri

L’etichetta e le informazioni per il consumatore

In Italia, a partire dal 13 dicembre 2014 gli operatori del settore sono obbligati a rispettare le disposizioni generali del Regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che aggiorna e semplifica le norme precedenti sull’etichettatura degli alimenti. L’obiettivo del regolamento è quello di assicurare un’informazione chiara e corretta, in modo da non indurre il consumatore in errore sulle caratteristiche, le proprietà o gli effetti dei prodotti che acquistano.

L’ ETICHETTA 
L’etichetta apposta su un prodotto rappresenta la sua carta d’identità fornendo le indicazioni utili per il consumatore, per scegliere consapevolmente un prodotto.

 

E’ uno strumento di comunicazione efficace dal mondo produttivo ai consumatori attraverso il quale l’operatore veicola informazioni fondamentali

 

 

Deve garantire:

⦁ la chiarezza delle informazioni
⦁ la leggibilità in termini di caratteri tipografici e di dimensioni
⦁ la facilità di lettura
⦁ l’indelebilità delle indicazioni apposte che dovranno accompagnare il prodotto per tutta la sua vita commerciale

– Quando gli alimenti sono preimballati, le informazioni obbligatorie devono comparire sul preimballaggio o su un’etichetta a esso apposta.

– Quando gli alimenti non sono preimballati, le informazioni sugli alimenti devono essere trasmesse all’operatore che riceve tali alimenti; quest’ultimo le fornirà al consumatore finale.

I PRODOTTI

L’ alimento preimballato

L’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta in­teramente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o modificare l’imballaggio stesso

 

 

L’ alimento non preimballato

Prodotti non costituenti unità di vendita ma imballati nei luoghi di vendita o reimballati per la vendita di­retta; sono quindi quegli alimenti che vengono chiusi in un involucro o in un incarto negli esercizi per la consegna diretta all’acquirente a prescindere dal sistema di chiusura più o meno sigillante. Comprende anche i prodotti preincartati

 

 

Alimenti sfusi

Prodotti alimentari non preconfezionati o venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, su cui non è possibile apporre etichette (esempio: prodotti della pasticceria).

 

 

 

  • GLI ALIMENTI PREIMBALLATI: INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

 

Denominazione dell’alimento
La denominazione dell’alimento (art. 17 Reg. UE 1169/11, articolo 17) è il nome merceologico con cui un prodotto è commercializzato: è l’indicazione obbligatoria più importante e deve sempre essere presente.

La denominazione dell’alimento è la sua denominazione legale.
In mancanza di questa, la denominazione dell’alimento è la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, è fornita una denominazione descrittiva.

Esempio denominazione legale: Salame, formaggio
Esempio denominazione usuale: Taralli, orecchiette
Esempio denominazione descrittiva: Crema da spalmare di…

È obbligatorio riportare lo stato fisico dell’alimento (es.congelato, scongelato, liofilizzato, affumicato)

 


 

Paese di origine

L’indicazione del luogo d’origine o di provenienza è obbligatorio nei seguenti casi:

⦁ qualora l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine e al luogo di provenienza reali dell’alimento ed in particolare se nel loro complesso le informazioni riportate in etichetta o che accompagnano l’alimento possano far pensare che questo abbia una differente origine. (Regolamento (UE) n. 775/2018)
⦁ per le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC) elencate all’allegato XI del Regolamento (UE) n. 1169/2011

 


Peso                                                                                                    

Il peso netto, cioè senza il peso della confezione. Per gli alimenti solidi immersi in un liquido è d’obbligo riportare, oltre a quello netto, il “peso sgocciolato”, fatta eccezione per l’olio (vedi i sottoli ad esempio), che viene considerato come un ingrediente. Se il peso è seguito da una “e” significa che è stato predeterminato meccanicamente.

 


Ingredienti

Per ingrediente si definisce qualsiasi sostanza utilizzata nella preparazione di un prodotto alimentare ed ancora presente nel prodotto finito.

⦁ L’ingrediente caratterizzante è riportato nel nome del prodotto (es yogurt alla fragola, cracker ai semi di sesamo)
⦁ Devono essere elencati dal più abbondante al meno abbondante, in ordine decrescente di peso, ad eccezione di alcuni per i quali è sufficiente riportare la categoria di appartenenza (es. oli vegetali)
⦁ Vanno indicati gli additivi
⦁ Gli ingredienti o coadiuvanti in grado di provocare allergie devono figurare nell’elenco degli ingredienti con riferimento chiaro alla denominazione della sostanza definita come allergene
⦁ L’allergene deve essere evidenziato attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri, per dimensioni, stile o colore di sfondo
⦁ Se l’alimento non contiene allergeni, ma il produttore ritiene che vi possa essere la possibilità di contaminazioni accidentali sarà necessario riportare la seguente dicitura: può contenere tracce di…( nome del presunto allergene)
⦁ Nanomateriali
⦁ Anche per i prodotti alimentari non preimballati venduti nel commercio al dettaglio e nei punti di ristoro collettivo occorre riportare le indicazioni sugli allergeni

 

Per gli alimenti che comprendono un unico ingrediente la cui  denominazione  è identica a quella  dell’ingrediente o nel caso  se ne comprenda chiaramente la natura, non è obbligatoria l’elencazione degli ingredienti.

 


Durabilità commerciale                                                                                   

  • TMC termine Minimo di Conservazione
  • DS Data di Scadenza
È il termine temporale entro il quale il prodotto, in adeguate condizioni di conservazione, mantiene le sue proprietà specifiche. Il Tmc è segnalato con la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro” (utilizzata soprattutto per i prodotti lungamente deperibili); si riferisce alla qualità: quel cibo sarà sicuro da consumare anche dopo la data che figura in etichetta, ma potrebbe non essere nelle condizioni ottimali. Ad esempio il sapore e la consistenza potrebbero non essere dei migliori. La sua determinazione compete al produttore o al confezionatore
.

Rappresenta un termine oltre il quale il prodotto può costituire un pericolo per la salute del consumatore. Viene segnalata con la dicitura “da consumarsi entro” (ad esempio per alcuni prodotti derivati dal latte, quali mozzarella, latte fresco pastorizzato, ecc.). Gli alimenti possono essere consumati fino a una certa data, ma non dopo, anche se hanno un bell’aspetto e un buon odore. “Salvo rare eccezioni (es. latte fresco) la durabilità commerciale del prodotto è definita dal produttore (OSA)”

 


 

Conservazione

Sulla confezione devono inoltre essere riportate le modalità di conservazione. Se infatti la conservazione degli alimenti non è quella indicata dal produttore, l’alimento potrebbe non arrivare integro alla data di scadenza con conseguenti rischi per chi lo dovesse assumere.
La corretta conservazione garantisce infatti la salubrità e la durabilità del prodotto

 

 

 


 

Preparazione
L’obbligo di riportare  le modalità di preparazione dell’alimento scaturisce in quanto il consumatore – in difetto di istruzioni –possa esporre a rischio la sicurezza dell’alimento e di conseguenza la sua stessa salute.

 

 

 


 

Dichiarazione nutrizionale
Nella tabella nutrizionale si trovano informazioni sul contenuto calorico e nutritivo dell’alimento. Sono obbligatorie indicazioni per i seguenti parametri:
• valore energetico
• grassi
• acidi grassi saturi
• carboidrati
• zuccheri
• proteine
• sale
La dichiarazione nutrizionale può essere integrata con l’indicazione su acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli, amido, fibre.

 

  • GLI ALIMENTI NON PREIMBALLATI E ALIMENTI SFUSI: INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

E’ richiesto un cartello unico o un apposito registro o altro sistema equivalente, anche digitale, tenuto bene in vista in prossimità del prodotto. Gli allergeni devono essere riferiti ai singoli prodotti. Da riportare:

  • Denominazione dell’alimento
  • Lista ingredienti
  • Ingredienti allergenici⦁
  • Modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili
  • Data di scadenza per paste fresche e paste fresche con ripieno,
  • Titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con tenore di alcol superiore a 1,2% in volume
  • Percentuale di glassatura (tara) dei prodotti congelati glassati
  • Designazione ‘decongelato’, nei casi previsti.

PRODOTTI PARTICOLARI

  • Prodotti biologici
  • Prodotti dop, igp , stg
  • OGM
Anche per i prodotti biologici è d’obbligo l’etichettatura degli alimenti e informazioni al consumatore come il nome, codice ed estremi dell’organismo di controllo con un numero dell’autorizzazione alla stampa dell’etichetta, il logo UE della produzione biologica, l’indicazione dell’origine.
Oltre alle indicazioni obbligatorie, le etichette dei prodotti DOP (Denominazione di Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica Protetta) STG (Specialità Tradizionale Garantita)  devono riportare: le indicazioni “Denominazione di Origine Protetta”, “Indicazione Geografica Protetta”o “Specialità Tradizionale Garantita”, eventualmente nei rispettivi acronimi (DOP, IGP, STG), per le DOP/IGP, la dicitura “Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell’art. 10 del Reg. Ce n. 510/2006”; il simbolo comunitario.
Nel caso un prodotto contenga organismi geneticamente modificati, in una quantità superiore all’1 per cento, deve essere segnalato. 

 

DEFINIZIONI 

  • INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI
  • ETICHETTATURA
  • ETICHETTA
  • INFORMAZIONI OBBLIGATORIE SUGLI ALIMENTI
  • INGREDIENTE
  • ALIMENTI DEPERIBILI e NON DEPERIBILI
  • TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE DI UN ALIMENTO
  • SOSTANZA NUTRITIVA
  • NANOMATERIALI
  • ADDITIVI
le informazioni concernenti un alimento e messe a disposizione del consumatore finale mediante un’etichetta, altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale
le informazioni concernenti un alimento e messe a disposizione del consumatore finale mediante un’etichetta, altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale
qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull’imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna detto imballaggio o contenitore

le indicazioni che le disposizioni dell’Unione impongono di fornire al consumatore finale

qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati come ingredienti

tutti i prodotti di genere alimentare destinati a deteriorarsi, alterarsi o avariarsi in brevi tempi. Gli alimenti non deperibili, al contrario, hanno una lunga conservazione

la data fino alla quale tale prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione

le proteine, i carboidrati, i grassi, le fibre, il sodio, le vitamine e i minerali elencati nell’allegato XIII, parte A, punto 1, del presente regolamento e le sostanze che appartengono o sono componenti di una di tali categorie

materiali naturali derivati o fabbricati contenente particelle, in stato libero o sottoforma di aggregato o agglomerato, e in cui, per almeno il 50% delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica, una o più dimensioni esterne siano comprese fra 1 nm e 100 nml

qualsiasi sostanza, normalmente non consumata come alimento in quanto tale e non utilizzata come ingrediente tipico degli alimenti, aggiunta intenzionalmente ai prodotti alimentari, per un fine tecnologico, nelle fasi di produzione, trasformazione, preparazione, trattamento, imballaggio, trasporto o immagazzinamento degli alimenti

Riferimenti legislativi:

 

Fonti e Link utili:

Ministero della Salute
Issalute
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

 

Articoli sul tema

https://www.izslt.it/tag/informazioni per il consumatore

 

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