Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri
sicurezza alimentare; regolamento 625/17;

Sicurezza alimentare: i Decreti attuativi del Regolamento 625/2017

Con l’obiettivo di  assicurare un approccio armonizzato in materia di controlli ufficiali e di altre attività ufficiali relative  alle aree di competenza del Regolamento UE 2017/625 (alimenti, mangimi, salute e sul benessere degli animali, sanità delle piante,  sui prodotti fitosanitari), sono stati recentemente pubblicati alcuni decreti legislativi finalizzati ad adeguare il sistema di controllo sulla filiera agroalimentare.

Il regolamento in oggetto si applica ad una serie di ambiti che vanno oltre quanto precedentemente previsto dal Regolamento 882/2004, come la sanità delle piante, i sottoprodotti di origine alimentare, sostanze e residui nei prodotti di origine animale, produzioni biologiche, prodotti DOP, IGP e STG, etichettatura.
Tutti settori che caratterizzano il processo “dal campo alla tavola” vengono così inseriti in un contesto comune e condiviso.

 

I 4 decreti legislativi, dei quali si riportano i principi salienti, sono i seguenti:

 

Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (21G00035) (Pubblicato in: G.U. n. 62 del 13/03/2021)

 

  • Vengono definite le modalità di finanziamento e gli importi delle tariffe relative ai controlli ufficiali. Abroga il decreto legislativo n. 194 del 19 novembre 2008, le cui disposizioni rimangono comunque valide fino al 31 dicembre 2021

 

Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (21G00034) (Pubblicato in: G.U. n. 60 del 11/03/2021)

 

  • Definite
  • Le modalità di campionamento per le analisi, prove e diagnosi di laboratorio,
  • Le procedure di controversia
  • Le attribuzioni di ruoli delle autorità competenti e degli organi di controllo
  • La programmazione dei controlli e la categorizzazione del rischio
  • La registrazione elettronica dei trattamenti
  • Individuazione dei Laboratori ufficiali e modalità di designazione dei Laboratori nazionali di riferimento
  • Competenze del MiPAFF e del Ministero delle politiche agricole
  • La Trasparenza dei risultati dei controlli

 

“Il Ministero è confermato quale organismo unico di coordinamento delle Autorità competenti nell’organizzare e svolgere i controlli ufficiali e le attività relative, compresa l’informazione al consumatore.”

 

L’articolo 18 del decreto n. 27

 Con l’articolo 18  vengono abrogate le indicazioni contenute nell’articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283.  I fatti indicati dall’articolo suddetto, sostanze alimentari non rispondenti  ai requisiti di legge, non prevedono così  più reato ma solo illeciti di tipo amministrativo

“Con il decreto legge n. 42/2021, contenente “misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria di carattere penale e amministrativo della legge 30 aprile 1962 n. 283, è stato modificato  l’articolo 18 del decreto legislativo 27,  reintegrando quanto previsto dall’articolo 5 della legge 283.”

 

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell’articolo 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (21G00027) (Pubblicato in: G.U. n. 55 del 05/03/2021)

  • Nascono i Posti di Controllo Frontalieri (PCF) a cui sono assegnate anche attività di pertinenza sinora degli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera (USMAF). Queste le competenze previste:

 

  • controlli su alimenti non di origine animale e dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA);
  • controlli sugli animali, gli alimenti di origine animale, i mangimi, i sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, per verificarne la conformità alla normativa dell’Unione europea.

 

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli   ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell’Unione e delle connesse competenze degli uffici  veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della  legge 4 ottobre 2019, n. 117. (21G00026) (Pubblicato in: G.U. n. 54 del 04/03/2021)

 

  • Specificato il ruolo degli Uffici UVAC su animali e merci intracomunitari: le competenze  sulla filiera dei controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri stati membri dell’Unione Europea  vengono mantenute, le aziende sanitarie competenti proseguiranno in accordo con gli UVAC le azioni di controllo.

 

I provvedimenti intrapresi colgono così il cardine su cui poggia l’assetto del Regolamento 625/2017 concludendo così il processo di adeguamento e raccordo delle disposizioni nazionali vigenti a quelle  stabilite dalle norme della Comunità europea.

 

Ministero della Salute

Dipartimento delle politiche europee-Presidenza del Consiglio dei Ministri

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