Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "M.Aleandri"

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri

DOMANDE FREQUENTI

Chiarimenti relativi alla tracciabilitĂ  informatizzata dei medicinali veterinari per il settore apistico (L. 20 Novembre 2017 n. 167)
La legge 20 novembre 2017 n. 167, con l’articolo 3 introduce la tracciabilità informatizzata dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati lungo l’intera filiera. Tale legge stabilisce che la prescrizione veterinaria è redatta esclusivamente secondo il modello di ricetta elettronica, disponibile nel Sistema Informativo Nazionale per la Farmacosorveglianza. Attualmente in Italia non vi è obbligo di prescrizione veterinaria per i farmaci autorizzati in apicoltura.
Gli apicoltori sono dispensati dall’obbligo di tracciabilitĂ  informatizzata prevista dalla suddetta normativa in quanto tutti i farmaci veterinari autorizzati in apicoltura sono di libera vendita ovvero “da banco” (senza obbligo di prescrizione veterinaria, SOP). In ogni caso, gli operatori sono comunque tenuti alla tracciabilitĂ  del farmaco veterinario in quanto proprietari e responsabili di animali destinati alla produzione di alimenti. Devono quindi tenere un registro (cartaceo od informatizzato) in cui riportare le seguenti indicazioni: a) data; b) identificazione del medicinale veterinario; c) quantitĂ ; d) nome e indirizzo del fornitore del medicinale; d) identificazione degli animali sottoposti a trattamento; f) data di inizio e di fine trattamento. Il registro a pagine numerate, vidimato dalla ASL (solo in caso di vendita) unitamente alla documentazione di acquisto del farmaco (es. scontrino o fattura), deve essere conservato per cinque anni dall’ultima registrazione anche in caso di morte dell’alveare o chiusura dell’attivitĂ  prima della scadenza di tale periodo, e deve essere esibito a richiesta della ASL per i controlli.
Per ciò che riguarda l’entrata in vigore del nuovo Regolamento UE 6/2019 sul farmaco veterinario, si attendono aggiornamenti dal Ministero della Salute relativamente al settore apistico.

Autoconsumo e notifica SCIA in Regione Lazio

Ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettere a) e c) del Reg. CE n. 852/2004, gli apicoltori che detengono fino a 10 alveari potranno dichiarare in BDN di svolgere la propria attività ai fini de1l’autoconsumo e potranno fornire occasionalmente dietro richiesta del consumatore finale piccoli quantitativi del miele prodotto. Tale tipologia non necessita di notifica con SCIA.

Inoltre, per le attività fino a 50 alveari, è consentito l’utilizzo di locali adibiti principalmente ad abitazione privata per svolgere l’attività di smielatura, al fine di salvaguardare il patrimonio apistico regionale, per la maggior parte costituito da questa tipologia di produttori e favorire così le attività imprenditoriali agricole nelle campagne, promuovere le attività agrituristiche e la produzione alimentare del miele laziale. Tale tipologia necessita di notifica con SCIA.

Di seguito si riportano le tipologie di attivitĂ  individuate che dovranno essere notificate con SCIA presso i SUAP:

  1. Apicoltori che smielano presso laboratori conto terzi o consortili o a locazione temporanea, regolarmente registrati ai sensi del Reg. 852/04 e che vendono il proprio prodotto anche direttamente al consumatore finale: l’apicoltore presenta notifica al SUAP l’avvio dell’attività produttiva in sede fissa, inserendo come sede l’indirizzo dove ha luogo l’attività che svolge, fleggando nel riquadro 1.2 sezione produzione primaria la voce apicoltura e se del caso, vendita diretta di miele. Altresì nel riquadro 1.4 dichiarazioni, alla voce Altro dichiarerà “smielatura presso laboratori conto terzi regolarmente registrati ai sensi del Reg. 852/04”.
  2. Apicoltori che posseggono fino a 50 alveari e che effettuano le operazioni di smielatura e/o confezionamento in locali utilizzati principalmente come abitazione privata o ad essi annessi , temporaneamente dedicati alle operazioni di smielatura: l’apicoltore presenta notifica al SUAP l’avvio dell’attività produttiva in sede fissa, inserendo come sede l’indirizzo dove ha luogo l’attività che svolge, fleggando nel riquadro 1.2 sezione produzione primaria la voce apicoltura e se del caso, vendita diretta di miele. Altresì nel riquadro 1.4 dichiarazioni, alla voce Altro dichiarerà “smielatura in locali utilizzati principalmente come abitazione privata o ad essa annessi” in ragione della temporaneità delle operazioni di smielatura, del rapporto di vendita diretta dall’ azienda produttrice al consumatore finale e della cessione di quantitativi non prevalenti della produzione (< 49%) ad altri dettaglianti nell’ambito della Provincia e Province contermini.
  3. Apicoltori che smielano presso proprie strutture adibite a laboratori di smielatura in forma permanente, e che smielano e vendono solo il proprio prodotto anche direttamente al consumatore finale: l’apicoltore presenta notifica al SUAP l’avvio dell’attività produttiva in sede fissa, inserendo come sede l’indirizzo dove ha luogo l’attività di smielatura, fleggando nel riquadro 1.2 sezione produzione primaria la voce apicoltura, e se del caso, vendita diretta di miele e nella sezione alimenti di origine animale — registrazione per produzione , trasformazione e confezionamento la voce prodotti dell’apiario — raccolta e lavorazione e se del caso, vendita diretta di miele. Altresì nel riquadro 1.4 dichiarazioni, alla voce Altro dichiarerà “produzione primaria smielatura esclusiva proprio miele — requisiti All.1 Reg. 852/2004”.
  4. Apicoltori che smielano presso proprie strutture adibite a laboratori di smielatura in forma permanente e che smielano anche miele conto terzi: l’apicoltore presenta notifica al SUAP l’avvio dell’attività produttiva in sede fissa, inserendo come sede l’indirizzo dove ha luogo l’attività di smielatura, fleggando nel riquadro 1.2 sezione produzione primaria la voce apicoltura e se del caso vendita diretta, e nella sezione alimenti di origine animale — registrazione per produzione , trasformazione e confezionamento la voce prodotti de1l’apiario — raccolta e lavorazione e se del caso, vendita diretta di miele. Altresì nel riquadro 1.4 dichiarazioni, alla voce Altro dichiarerà “produzione post-primaria smielatura anche conto terzi — requisiti All.2 Reg. 852/2004”.
  5. Laboratorio di smielatura conto terzi (anche consortile e a locazione temporanea): l’Operatore presenta notifica al SUAP l’avvio dell’attività produttiva in sede fissa, inserendo come sede l’indirizzo dove ha luogo l’attività di smielatura, fleggando nel riquadro 1.2 sezione alimenti di origine animale — registrazione per produzione, trasformazione e confezionamento la voce prodotti dell’apiario — raccolta e lavorazione e se del caso, vendita diretta di miele. Altresì nel riquadro 1.4 dichiarazioni, alla voce Altro dichiarerà “produzione post-primaria smielatura conto terzi — requisiti All.2 Reg. 852/2004”.

Si ricorda che la registrazione degli Operatori suddetti deve essere eseguita nel SIP.

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