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Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri
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Avvelenamenti dolosi degli animali

Normativa di riferimento

Fino agli anni ‘70 l’uso dei bocconi avvelenati è stato regolamentato dall’art. 26 del Testo Unico sulla Caccia n. 799 del 2 agosto 1967.
Tali mezzi erano considerati legali, unitamente ad altri strumenti come lacci, tagliole, trappole, etc, per la cattura e l’uccisione di alcune specie selvatiche considerate e denominate “nocive” (quali il lupo, il tasso, la volpe, i rapaci notturni e diurni, la lontra ed altri).
Tale regolamentazione, che riprendeva gli articoli 25 e 26 del Regio Decreto n. 1016 del 5 giugno 1936, consentiva l’utilizzo delle esche avvelenate in determinati periodi dell’anno, nelle ore notturne e con l’obbligo di avviso alla popolazione mediante apposizione di cartelli ad hoc nelle aree soggette al trattamento.

Wurstel imbottito di rodendicidi

In quegli anni non vi erano episodi eclatanti di uccisione di animali da affezione sia perché il fenomeno del vagabondaggio canino e felino era molto limitato, sia perché tutti i proprietari di cani e gatti erano a conoscenza del pericolo che avrebbero corso i propri animali se fossero stati lasciati liberi di girare nelle aree aperte alla caccia.

Il primo divieto sull’uso delle esche avvelenate fu espresso con il D.L. del 22 novembre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 325 del 16/12/1976, insieme al divieto dell’esercizio venatorio al lupo, con riferimento all’art. 23 del Regio Decreto n. 1016 del 5 giugno 1936, modificato dalla legge n. 799 del 2 Agosto 1967.

Con l’entrata in vigore della nuova normativa sulla caccia (Legge n. 968 del 27 dicembre 1977) con l’art. 20, lett. s) si vietava l’uso di sostanze tossiche e veleni nonché l’uso di tagliole, lacci e congegni similari per la cattura della fauna selvatica. Quindi dal 1977 l’uso delle esche avvelenate, prima considerata legale attività di contrasto alla fauna cosiddetta “nociva”, è stato vietato su tutto il territorio nazionale.

Il divieto è stato successivamente riconfermato con l’art. 21 lett. u) della Legge n. 157 dell’11 febbraio 1992, riguardante “norme per la protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio” e successive modifiche, che trasformava giuridicamente la fauna selvatica da “res nullius” a patrimonio indisponibile dello Stato.

Tuttavia, da allora, il fenomeno degli avvelenamenti dolosi degli animali non solo non è diminuito ma è costantemente aumentato, interessando principalmente gli animali domestici d’affezione, fino a raggiungere grandezze numeriche inaspettate.

Per questo motivo, sotto la pressione delle associazioni animaliste e dell’opinione pubblica, nel 2001 due Regioni italiane, Toscana ed Umbria, con due apposite leggi regionali, rispettivamente la Legge Regionale n. 39 del 2001 (Toscana) e la Legge Regionale n. 27 del 2001 (Umbria), hanno sancito il divieto di uso dei bocconi avvelenati, sanzionandolo amministrativamente.

Le stesse leggi hanno introdotto due elementi dissuasivi, molto importanti ma poco applicati, ossia l’obbligo di bonifica e l’obbligo di delimitazione e tabellazione, con apposita cartellonistica, dell’area interessata da casi di avvelenamento, per mettere in guardia i frequentatori dal rischio di imbattersi in bocconi avvelenati.

Nel 2003 la Regione Puglia ha emanato la L.R. n. 27 del 4 dicembre 2003 dal titolo “Norme particolari relative al divieto di utilizzo e detenzione delle esche avvelenate” che, in linea di massima, si ispira agli stessi principi delle altre due leggi regionali.

Sino al 2004 la sanzione per il mancato rispetto delle leggi sul divieto di uso delle esche e bocconi avvelenati era di tipo amministrativo ma con la legge 189/2004 l’uccisione degli animali è divenuta, a qualsiasi titolo, un reato penale e la normativa di riferimento riguardo gli avvelenamenti si è arricchita di nuovi riferimenti legislativi che possono riassumersi nel seguente elenco:

  1. Legge n. 189 del 20 luglio 2004, “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate” che ha apportato alcune modifiche al Codice Penale.
  1. Articoli del Codice Penale:
  • 544 bis (sanzioni penali per chi “per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale”);
  • 544 ter (sanzioni penali per chi “per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale”);
  • 440 (reclusione da 3 a 10 anni per chi avvelena sostanze destinate all’alimentazione);
  • 638 (reclusione fino a 1 anno per uccisione o danneggiamento di animali altrui);
  • 650 (reclusione fino a 3 mesi per chi non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico d’igiene)
  • 674 (arresto fino a 1 mese per chi getta in luogo pubblico cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone).

Nel 2008, al fine di contrastare il fenomeno della diffusione di bocconi o esche avvelenate su tutto il territorio nazionale con conseguente decesso di animali e rischio per la popolazione umana e l’ambiente, è stata emanata l’Ordinanza Ministeriale 18 dicembre 2008 recante le “Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati”. L’Ordinanza è stata successivamente modificata e prorogata con l’ OM del 13 giugno 2016 (G.U. n. 165 del 16 luglio 2016), prorogata di ulteriori dodici mesi con l’ OM del 21 giugno 2017 (G.U. n. 164 del 15 luglio 2017) ed ancora il 25 giugno 2018. La proroga più recente dell’OM è datata 12 luglio 2019 (GU n. 196 del 22 agosto 2019).


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